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Ordinanza — n. 10718/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints violate admissibility rules for final review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10718/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Del Pelo Fabrizio inadmissible because the grounds constituted mere factual complaints rather than legal arguments. The defendant challenged a conviction for aggravated assault involving violence against merchants and police officers, arguing for lesser sentencing. The court ruled that such factual disputes are inappropriate for a final review stage, which requires legal questions, and noted the defendant's conduct precluded a suspended sentence prognosis.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must raise legal issues; mere complaints on facts are inadmissible as they do not assist in the uniform interpretation of the law.

Parole chiave

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admissibility of appeal mere factual complaints Court of Cassation final review stage legal vs factual issues reati violenti reato di pirateria della strada violenza contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PELO FABRIZIO nato a ROMA il 13/10/1972 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Del Pelo Fabrizio; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto.

Le modalità della condotta, protrattasi nel tempo in danno di più persone, poiché l'imputato, dopo avere aggredito un commerciante, aggrediva anche gli agenti, chiamati sul posto, con condotte violente che provocavano lesioni agli adenti oltre a danneggiare, con calci e pugni, l'autovettura di servizio, sono state correttamente ritenute ostative alla formulazione di un giudizio di minore gravità, ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e rivelatrici di una particolare intensità del dolo, circostanze, ritenute, in una ai precedenti, ostative a formulare la prognosi che si sarebbe astenuto, nel futuro, dal reiterare condotte illecite, prognosi che costituisce la premessa necessaria dell'applicazione del beneficio della pena sospesa;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci