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Ordinanza — n. 10714/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on evasion charges, ruling home detention duration is irrelevant for mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10714/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bajramovic inadmissible regarding his conviction for evasion under Article 385 of the Penal Code. The appellant argued that the duration of his home detention should serve as a mitigating circumstance, but the court found this argument manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 47 ter O.P.: The duration of home detention does not constitute a mitigating circumstance for the crime of evasion.

Parole chiave

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evasion crime home detention mitigating circumstance appeal inadmissible Italian Penal Code espulsione di familiari aiuto all'evasione di detenuti assenza prolungata all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
Bajramovic; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod.
Art. 47 ter O.P.
pen.) sono manifestamente infondati poiché la durata dell'allontanamento non rileva, a fini scriminanti, in relazione alla condotta di evasione commessa dall'imputato che sia stato ammesso a regime di detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. (cfr.
art. 385 cod. pen
Bajramovic; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod.

Giurisprudenza citata

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Rv. 256135
Rv. 256135); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAJRAMOVIC ENISA nato a GENOVA il 28/07/1987 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di E. Bajramovic; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) sono manifestamente infondati poiché la durata dell'allontanamento non rileva, a fini scriminanti, in relazione alla condotta di evasione commessa dall'imputato che sia stato ammesso a regime di detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. (cfr.

Rv. 256135); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere r la ore Il Presidente