Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10713/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it seeks factual re-evaluation rather than correcting legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10713/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Latini E. inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for evasion under Article 385 of the Penal Code, arguing violations of law and motivation regarding the psychological element of the crime. The court rejected these claims, stating the appeal aimed to re-evaluate factual findings rather than correct legal errors, and upheld the appellate court's assessment of mitigating circumstances.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal challenging a criminal conviction is inadmissible if it is merely a vehicle for re-evaluating factual findings rather than demonstrating a genuine violation of law or a defect in the reasoning of the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility evasion of law enforcement factual re-evaluation psychological element of crime mitigating circumstances assessment Court of Cassazione Article 385 Penal Code attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 385 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATINI EMILIANO nato a PALESTRINA il 27/01/1975 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Latini E; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché, dietro l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, è volto a conseguire una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, oggetto di non illogica valutazione da parte dei giudici di merito che hanno ritenuto integrata la condotta di evasione escludendo, in ragione delle concrete modalità del fatto, la ricorrenza di elementi idonei ad elidere la volontà (l'imputato veniva sorpreso in strada mentre aiutava l'anziano compagno della madre a trasportare l'anta di un armadio, condotta che non pare scriminata da alcuna causa di giustificazione);

Ritenuto che anche la misura di applicazione delle circostanze attenuanti generiche (1/4, quindi non nella massima estensione) non è censurabile poiché si tratta di valutazione di merito, correttamente esaminata dai giudici di appello, cui la censura era stata devoluta, ritenendo insussistenti circostanze idonee ad attenuare ulteriormente il disvalore del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il