Italian Supreme Court dismisses appeal on evasion charges for generic excessive penalty arguments lacking specific factual comparison.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Aversa Alessandro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for excessive sentencing due to omitted recidivism and failed application of generic mitigating circumstances. The court rejected these generic grounds because they did not sufficiently contrast with the lower court's detailed reasoning regarding the defendant's persistent negative behavior and personality assessment under Article 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Generic arguments regarding excessive penalty or omitted mitigating circumstances are inadmissible in cassation if they fail to provide a specific comparison with the lower court's reasoned balancing of factual gravity and personality assessment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVERSA ALESSANDRO nato a ROMA il 20/02/1984 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Aversa A; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti alla eccessività della pena in conseguenza della omessa esclusione della recidiva e mancata applicazione delle generiche non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato il persistente comportamento negativo dell'imputai:o, insensibile alla precedenti condanne, e, quindi denegato l'applicazione delle generiche, rispetto a condanna nel minimo edittale, sulla scorta di un ragionato bilanciamento tra giudizio di gravità del fatto e giudizio sulla personalità, ai sensi dell'art. 133 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere relatori Il Presi lente