Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10707/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to contest base penalty in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10707/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Mario Cariolo's appeal inadmissible because the challenges regarding the base penalty were not raised during the appellate proceedings. While the appellant contested only the application of recidivism in the second instance, the court ruled that objections to the underlying penalty calculation must be presented at that stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if the grounds challenge the base penalty on which recidivism was applied without having been contested in the appellate court.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Recidivism Application Base Penalty Calculation Appeal Admissibility Supreme Court Review recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIOLO MARIO nato a MESSINA il 22/04/1989 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di M. Cariolo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità perché le censure proposte, in punto di pena base sulla quale è stata operato l'aumento per la recidiva, non erano state proposte in appello ove era stata contestata solo l'applicazione della recidiva;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere rato Il Presidente