Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10706/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10706/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10706/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMBRIACO ROBERTO nato a VALLO DELLA LUCANIA il 15/05/1976 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso di Roberto Imbriaco; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso, al pari della memoria e motivi nuovi depositati il 6 dicembre 2023, è inammissibile perché proposto per motivi di merito involgenti la richiesta di autonoma rivalutazione delle prove dichiarative, prospettata anche come travfrento delle risultanze probatorie, rivenienti dalla persona offesa e da un teste estraneo a fatti, dichiarazioni che i giudici di merito hanno sottoposto a rigoroso vaglio critico pervenendo a conclusioni corrispondenti ai principi affermati in materia in relazione alla sussistenza dell'elementi materiale e psicologico del reato di cui all'art. 393 cod. pen. così riqualificato il fatto (in origine qualificato come reato di cui all'art. 610 cod. pne.).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 393 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10706/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso tenuto conto della cause di sospensione). (S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
principio del ne bis in idem revisione della sentenza penale violazione dei diritti della personalità diritto a un ricorso effettivo parzialità dell'esperto trattamento crudele e degradante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 393 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMBRIACO ROBERTO nato a VALLO DELLA LUCANIA il 15/05/1976 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso di Roberto Imbriaco; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso, al pari della memoria e motivi nuovi depositati il 6 dicembre 2023, è inammissibile perché proposto per motivi di merito involgenti la richiesta di autonoma rivalutazione delle prove dichiarative, prospettata anche come travfrento delle risultanze probatorie, rivenienti dalla persona offesa e da un teste estraneo a fatti, dichiarazioni che i giudici di merito hanno sottoposto a rigoroso vaglio critico pervenendo a conclusioni corrispondenti ai principi affermati in materia in relazione alla sussistenza dell'elementi materiale e psicologico del reato di cui all'art. 393 cod. pen. così riqualificato il fatto (in origine qualificato come reato di cui all'art. 610 cod. pne.).

I giudici di appello, con valutazione di merito non sindacabile perché logica, hanno disatteso anche le argomentazioni del provvedimento con il quale si era pervenuti all'archiviazione a carico di Imbriaco Giuseppe (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). I motivi che contestano la sussistenza della condotta materiale e dell'elemento psicologico si innestano su una ricostruzione in fatto alternativa a quella sviluppata dalla sentenza impugnata che ha fatto corretta applicazione dei principi in materia (cfr. pag. 10). Anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è stata correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto (la pluralità delle persone offese e e la reiterazione delle condotte).

Considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso tenuto conto della cause di sospensione). (S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere rel