Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to discretionary sentencing evaluation lacking logical error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Papale inadmissible. The appellant argued that the appellate court failed to grant generic mitigating circumstances, but the court noted that balancing such circumstances involves a typical discretionary judgment of the merits. The court ruled that the lower court's reasoning was sufficient and not arbitrary, thus falling outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The court holds that discretionary judgments regarding the comparison between mitigating and aggravating circumstances escape cassation review unless they result in mere arbitrariness or illogical reasoning, provided they are supported by adequate motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALE° ROCCO nato a BARI il 12/06/1980 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di PAPALE° ROCCO per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7 cod. per). (fatto commesso in Bitonto il 31 marzo 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che lamenta il vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso che occupa (vedasi pag. 1, punto 4 della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha ritenuto i numerosi e consistenti precedenti penali dell'imputato ostativi al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti e sulla recidiva, come contestate e ritenute); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre