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Ordinanza — n. 10585/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to late submission and generic factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10585/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Mattia Antonio and Savorra Consiglio inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The defendants had submitted a late defense memorandum and raised generic factual complaints regarding their status as de facto administrators, which the court deemed inappropriate for this stage of litigation. The court ruled that such arguments must be presented within strict deadlines and supported by specific evidence rather than mere assertions.

Regesto Legislator

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Art. 611, comma 1, c.p.p.; Art. 364, c.p.p.: Appeals must be lodged within fifteen days prior to the hearing; late submissions are inadmissible, and generic factual complaints regarding de facto administrator status are rejected as they require specific evidence and cannot be raised in cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal late defense memorandum de facto administrator procedural deadline generic factual complaint bancarotta fraudolenta sanzioni pecuniarie cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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Art. 611, comma 1, c.p.p.
- che non deve aversi riguardo alla memoria difensiva presentata il 21 febbraio 2024, ossia tardivamente rispetto alla presente udienza (art. 611, comma :L, cod.
Art. 364, c.p.p.
artt. 110 cod. pen
- che MATTIA ANTONIO e SAVORRA CONSIGLIO hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, pronunciata in data52a'9'023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n.
art. 611 cod. proc. pen
263641, che condivisibilmente ha osservato che «il disposto dell'art. 611 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015
Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Rv.
Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019
Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013
Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MATTIA ANTONIO nato a NAPOLI il 01/05/1964 SAVORRA CONSIGLIO nato a NAPOLI il 03/08/1948 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che MATTIA ANTONIO e SAVORRA CONSIGLIO hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, pronunciata in data52a'9'023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, RD 267/42 (capo A) ed artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1, RD 267/42 (capo B), riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari ad anni 4 (fatti commessi in Napoli il 20 luglio 2012); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori, articolando, Savorra, due motivi, e Mattia, un 5D10 motivo; - che in data 21 febbraio 2024 è pervenuta memoria difensiva nell'interesse di Mattia Antonio;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che non deve aversi riguardo alla memoria difensiva presentata il 21 febbraio 2024, ossia tardivamente rispetto alla presente udienza (art. 611, comma :L, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Rv. 263641, che condivisibilmente ha osservato che «il disposto dell'art. 611 cod. proc. pen. [...] impone alle parti di depositare memorie entro il termine di quindici giorni prima dell'udienza camerale», a pena di inammissibilità, «onde consentire alle altre parti di prenderne visione ed esercitare le facoltà deduttive di replica»); - che il primo motivo di ricorso nell'interesse di Savorra ed il primo motivo di ricorso nell'interesse di Mattia, con in quali sono dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla loro riconosciuta qualità di amministratori di fatto della società fallita, oltre a non essere consentiti in questa sede, giacché deducono mere doglianze in punto di fatto, sono altresì generici, posto che la Corte territoriale ha indicato in maniera dettagliata e specifica le plurime emergenze (in primis, quelli desunte dagli acce-tamenti bancari) alla luce delle quali risultava certo il ruolo gestionale da loro stessi svolto, in maniera continuativa e significativa, in seno alla società fallita (vedasi pagg. 4 e 5, punto 4.2 della sentenza impugnata); che, al lume delle riportate argomentazioni, i rilievi al riguardo si appalesano pure manifestamente infondati, tenuto conto della pacifica ermeneusi di questa Corte secondo cui:« Ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione» (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540;

Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534». - che il secondo motivo nell'interesse di Savorra Consiglio, che denuncia l'avvenuta maturazione dei termini prescrizionali in ordine ai reati contestatigli, è manifestamente infondato, posto che i reati stessi si prescriveranno il 20 gennaio 2025; - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; • P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2024 \ Il consiglie