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Ordinanza — n. 10580/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of special power of attorney and generic grounds without specific evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10580/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant was absent from both trial levels and lacked a special power of attorney. The appellant's two grounds were rejected as generic complaints merely reproducing arguments already properly examined by lower courts without specific evidentiary support. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 600, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal by a defendant absent from first and second instance proceedings is inadmissible without a special power of attorney; furthermore, grounds must be specific and supported by new evidence, not merely generic reproductions of prior censure.

Parole chiave

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special power of attorney inadmissible appeal generic grounds absence from trial procedural costs furto di lieve entità furto aggravato furto aggravato in banda

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
- che il ricorso è inammissibile, posto che, data l'assenza dell'imputato nel giudizio di primo e di secondo grado, il ricorso avrebbe dovuto essere corredato da procura speciale ad impugnare conferita al difensore - così come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod.
Art. 600, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE MAURIZIO nato a TORINO il 22/08/1974 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che BARONE MAURIZIO ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 19 luglio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui agli artt.81 cpv., 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Bagheria il 10 aprile 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso è inammissibile, posto che, data l'assenza dell'imputato nel giudizio di primo e di secondo grado, il ricorso avrebbe dovuto essere corredato da procura speciale ad impugnare conferita al difensore - così come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - non rinvenuta in atti; - che, comunque, i due motivi di ricorso, con i quali si censura, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sono generici, in quanto affidati a doglianze, meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) e dedotte senza puntuale allegazione di elementi di prova specifici, inopinabili e decisivi, atti a condurre con assoluta evidenza ad un diverso esito decisorio, come sarebbe stato necessario, invece, al cospetto di un apparato motivazionale della sentenza impugnata che non si espone ad alcun rilievo di illogicità di macroscopica evidenza (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato circa il contributo materiale dell'imputato all'azione criminosa principale) (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il P