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Ordinanza — n. 10578/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; facts and aggravating circumstances upheld by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10578/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued against the conviction for theft and aggravated circumstances but failed to provide specific legal grounds. The court rejected these generic complaints, noting that the lower courts correctly evaluated the evidence and applied the law regarding aggravating factors.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 and Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely expresses dissatisfaction with the facts without alleging specific, incontestable misinterpretations of evidence or if it is generic and unsupported by concrete legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic complaint violation of law aggravating circumstances theft conviction evidence evaluation costs and fine furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICA ARMAND nato il 23/12/1973 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di PICA ARMAND per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 4 e 7 cod. pen (fatti commessi in Limbiate nei giorni 18, 19, 21 e 22 novembre 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che lamenta vizi di violazione di legge e di motivazione, è generico e non consentito in questa sede, giacché deduce mere doglianze in punto di fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime (vedasi pag. 5, punto 4.2 della sentenza impugnata e pag. 3 della sentenza di primo grado), tenuto conto, oltretutto, del pacifico principio di diritto secondo cui « Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595); - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ricorrenza in fatto degli estremi d'integrazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2, 4 e 7 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, la Corte territoriale ha motivato, nella sentenza impugnata, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla loro sussistenza (vedasi pagg. 5 e 6, punto 4.3, quanto alla circostanza aggravante della violenza sulle cose, punto 4.3.1, in relazione alla circostanza aggravante della destrezza, e punto 4.3.2, in ordine alla circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q..M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio