Italian court dismisses appeal as inadmissible due to missing special power of attorney and domicile selection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Malina Sharkova inadmissible without reaching the merits of the criminal case. Although the appellant argued against the exclusion of an aggravating circumstance and the denial of probation, the court ruled that the procedural requirements under the Code of Criminal Procedure were not met. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.; The appeal must be accompanied by a special power of attorney and an election of domicile, or it is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHARKOVA MALINA nato il 09/02/1993 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che SHARKOVA MALINA ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, pronunciata in data 25 -imun 2023, che ha parzialmente riformato la condanna inflittale per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, comma 1, nn. 4 e 5 e 61 n. 5 cod. pen., escludendo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. (fatto commesso in Milano il 9 dicembre 2022); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputata non si fosse limitata ad approfittare della distrazione della persona offesa, ma che avesse agito con l'ausilio delle due complici che si erano strette a lei, in modo da schermarla all'atto dell'impossessamento, tanto che ella, con particolare abilità, era riuscita a sfilare la borsa Prada dalla borsa di tela dove era stata riposta dalla persona offesa (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); tanto essendo in linea con il diritto vivente secondo cui «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Sez.
U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088); - che il secondo motivo, che censura il diniego del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è generico, attesa la mancata allegazione di specifiche e decisive evidenze fattuali atte a screditare la valutazione di prognosi positiva di ricaduta nel reato da parte dell'imputata effettuata dal giudice di appello, la quale si appalesa, peraltro, ineccepibile in diritto, perché calibrata sui criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (da ultimo, Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023, Rv. 284092;
Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, Rv. 278685), essendo state richiamate le due recentissime condanne per furto aggravato subite dalla ricorrente (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); - che il ricorso è, in ogni caso, inammissibile, perché non corredato da procura speciale ed elezione di domicilio, richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater, cod. proc. pen.; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consigliere e