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Ordinanza — n. 10572/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; court rejects re-evaluation of evidence regarding unauthorized access.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10572/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Voci Massimo inadmissible due to generic and non-admissible grounds. The appellant challenged the appellate court's partial reform of his conviction for crimes including unauthorized access to a protected system, arguing errors in evidence evaluation. The court rejected these claims because the appeal failed to provide direct proof of the alleged errors and relied on generic legal violations rather than specific factual disputes.

Regesto Legislator

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Art. 615-ter, comma 1, n. 1, cod. pen.; Art. 366, cod. proc. pen.: The cassation court cannot substitute its own evaluation of evidence for that of the trial court; appeals must be specific and grounded in concrete evidence, not generic legal violations.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection unauthorized access crime evidence evaluation standard public official liability abuso di un impianto per l'elaborazione di dati furto di dati diritto di accesso ai dati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 615-ter, comma 1, n. 1, cod. pen.
214794); - che il primo motivo è, altresì, manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n.
Art. 366, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Rv. 271061
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOCI MASSIMO nato a GASPERINA il 10/05/1974 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di VOCI MASSIMO per i reati di cui agli artt.81 cpv., 110 e 326 cod. pen. (capo A) e artt. 81 cpv., 110 e 615-ter, commi 1 e 2, nn. 1 e 3 cod. pen., assolvendo l'imputato del reato a lui ascritto al capo A) perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, rideterminando la pena (fatti commessi in Patrenò, Motta Sant'Anastasia e Giarre dal 25 luglio 2012 al 9 dicembre 2012); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN IDIRITTO - che i proposti motivi, che lamentano vizi di violazione di legge e di motivazione, sono generici e non consentiti in questa sede, in quanto, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi delle prove medesime che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, di certo, quivi preclusa, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità del Voci per il residuo reato contestato e ritenuto a suo carico, atteso che egli, munito delle credenziali necessarie in quanto carabiniere, in data 13/11/2012 alle ore 13:32, aveva fatto accesso allo SDI ed ivi aveva effettuato ricerche con il proprio nominativo, non essendo ragionevolmente credibile che avesse ricevuto alcuna delega di indagine sul proprio conto o avviato indagini su di sé,) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il primo motivo è, altresì, manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.» (Sez.

U, n. 41210 del 18/05/2017, Rv. 271061), come nel caso che occupa (vedasi pag. 14 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammenc0. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consiglier