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Ordinanza — n. 10567/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10567/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10567/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO FABRIZIO nato a NISCEMI il 20/05/1973 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che RIZZO FABRIZIO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 31 maggio 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata per i delitti di danneggiamento [di cui ai capi A) e D)], minaccia aggravata dall'uso di un'arma ex art. 339, comma 1, cod. pen. [di cui ai capi B) ed E)], detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo [di cui ai capi C) ed F)], tutti aggravati ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 203/1991, dichiarando non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi A) e D), perché l'azione non poteva essere proseguita per difetto di querela, ed in relazione ai capi C) ed F), perché l'azione penale non poteva essere esercitata per esistenza di precedente giudicato, e, per l'effetto, rideterminando la pena;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10567/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 339, comma 1, cod. pen. [di cui ai capi B) ed E)], detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo [di cui ai capi C) ed F)], tutti aggravati ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 203/1991, dichiarando non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi A) e D), perché l'azione non poteva essere proseguita per difetto di querela, ed in relazione ai capi C) ed F), perché l'azione penale non poteva essere esercitata per esistenza di precedente giudicato, e, per l'effetto, rideterminando la pena;

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi minaccia nel diritto penale pericolo di traffico di stupefacenti reati violenti uso delittuoso di materie esplosive assassinio qualificato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO FABRIZIO nato a NISCEMI il 20/05/1973 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che RIZZO FABRIZIO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 31 maggio 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata per i delitti di danneggiamento [di cui ai capi A) e D)], minaccia aggravata dall'uso di un'arma ex art. 339, comma 1, cod. pen. [di cui ai capi B) ed E)], detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo [di cui ai capi C) ed F)], tutti aggravati ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 203/1991, dichiarando non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi A) e D), perché l'azione non poteva essere proseguita per difetto di querela, ed in relazione ai capi C) ed F), perché l'azione penale non poteva essere esercitata per esistenza di precedente giudicato, e, per l'effetto, rideterminando la pena;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi B) ed E), non è consentito in questa sede, giacché affidato a mere doglianze in punto di fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime e pur a fronte di un impianto giustificativo del convincimento maturato dai giudici di merito di entrambi i gradi (vedasi pagg. 3 e 4, punto 2.2 della sentenza impugnata) non inficiato da alcuna illogicità evidente; -che il secondo motivo, proteso a censurare la violazione dell'art. 4.16-bis.1 cod. pen. ed il vizio di motivazione, è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune» (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222), come nel caso che occupa, in cui le persone offese si sono trovate esposte ad un particolare timore e ad una forma di coartazione psicologica discendenti dal metodo particolarmente violento ed aggressivo posto in essere mediante l'esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco ai danni dei portoni di ingresso dei loro fabbricati rurali (vedasi pagg. 5 e 6, punto 2.4 della sentenza impugnata), con modalità tipica quindi dell'agire delle associazioni criminali di tipo mafioso; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consigliere estenso