Italian Court dismisses appeal on non-punishability and sentencing, citing judicial discretion and prior convictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's challenge to the appellate court's reclassification of the crime and sentencing reduction. The defendant argued for non-punishability based on minor offense status and contested the sentence length, but the court found these arguments generic and outside the scope of the finality review. The decision upheld the lower court's assessment by emphasizing that sentencing discretion is protected unless arbitrary, and that prior similar convictions negate claims of minor offense status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis, Art. 132, Art. 133 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that challenges to the assessment of non-punishability due to minor offense status require a complex evaluation of specific case facts, while sentencing gradulation falls within the trial judge's discretion and is inadmissible in the Court of Cassation unless arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIS DANIEL nato il 23/10/1981 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di prime cure, che aveva condannato KIS DANIEL per il per il reato di cui agli artt.81 cpv. e 497-bis, comma 2, cod. pen., riqualificando il fatto ai sensi degli artt. 56 e 497-bis cod. pen. e, per l'effetto, rideterminando la pena (fatto commesso in Roma il 10 settembre 2022); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata), in cui la Corte territoriale ha negato l'applicazione dell'istituto invocato valorizzando il dato dell'abituali:à del comportamento, desunto da precedenti condanne subite dall'imputato per reati della medesima indole (art. 640 e art. 494 cod. pen.); - che il secondo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, avendo la Corte territoriale operato una diminuzione minore rispetto a quanto in astratto possibile sia per il tentativo che per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 13:3 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui si è dato atto di come già la pena-base, su cui erano state operate le riduzioni, fosse stata determinata in un importo particolarmente mite, pur a dispetto dei precedenti penali evidenziati); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 202