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Ordinanza — n. 10564/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10564/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10564/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEPADATU VLAICU MARIUS nato il 16/02/1976 avverso l'ordinanza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di LEPADATU VLAICU MARIUS avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia in data 18 ottobre 2022 per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (fatto commesso in Montalto di Castro il 25 giugno 2015); - che avverso l'ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, articolando due motivi; - che, con memoria in data 12 febbraio 2024, il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;

Regesto Legislator

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artt. 157 cod. pen; Ordinanza — n. 10564/2024 — snpen · Corte di Cassazione: è di conseguenza manifestamente infondata, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità dell'impugnazione non consente il formarsi di un valido rapporto processuale e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266), come nel caso che occupa; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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gravi addebiti penali perseguimento penale per truffa furto di lieve entità sentenza penale revisione della sentenza penale differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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artt. 157 cod. pen
- che i proposti motivi, con i quali si lamentano violazione degli artt. 157 cod. pen., 129 e 531 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEPADATU VLAICU MARIUS nato il 16/02/1976 avverso l'ordinanza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di LEPADATU VLAICU MARIUS avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia in data 18 ottobre 2022 per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (fatto commesso in Montalto di Castro il 25 giugno 2015); - che avverso l'ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, articolando due motivi; - che, con memoria in data 12 febbraio 2024, il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i proposti motivi, con i quali si lamentano violazione degli artt. 157 cod. pen., 129 e 531 cod. proc. pen., 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione, sono generici e manifestamente infondati, atteso che, correttamente, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello al lume dell'assoluta genericità, per assertività, dei motivi di appello, ossia perché privi della puntuale indicazione delle ragioni di diritto ma soprattutto della specifica illustrazione dei concreti (perché rapportati alla peculiare regiudicanda) elementi di fatto che avrebbero dovuto sostenerli; - che la censura relativa alla violazione degli artt. 157 cod. pen e 129 e 531 cod. proc. pen.

è di conseguenza manifestamente infondata, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità dell'impugnazione non consente il formarsi di un valido rapporto processuale e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266), come nel caso che occupa; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al Pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consi