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Ordinanza — n. 10561/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for false accusation, citing insufficient grounds for non-prosecution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10561/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Manuel Morelli inadmissible regarding his conviction for false accusation. The appellant argued for non-prosecution based on minor offense status and requested generic mitigating circumstances, but the lower court had already rejected these claims. The Supreme Court upheld the dismissal, emphasizing that the lower court correctly evaluated the gravity of the defendant's conduct and the lack of relevant mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court of first instance must conduct a complex assessment of all case specifics to determine non-prosecution due to minor offense, and may omit consideration of elements not deemed decisive when denying generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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false accusation conviction non-prosecution minor offense generic mitigating circumstances inadmissible appeal complex factual assessment dichiarazione mendace uso di false generalità false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
- che il primo motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 133, comma 1, cod. pen.
art. 496 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di MORELLI MANUEL per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
- che il primo motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022
266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI MANUEL nato a ROMA il 29/06/1981 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di MORELLI MANUEL per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. (fatto commesso in Ardea il 9 aprile 2020); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato il diniego di applicazione dell'istituto invocato sulla base della gravità della condotta tenuta dall'imputato, improntata a totale disinteresse per le superiori esigenze della collettività, essendo egli uscito a fare jogging in un contesto in cui, dato il rapido e incontrollato diffondersi del, la necessità di controlli e di prevenzione era particolarmente avvertita); - che il secondo motivo, che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244) (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata in cui si è dato atto dell'assenza di elementi positivamente valorizzabili in funzione della concessione del beneficio richiesto, tra questi non potendo figurare la sola incensuratezza dell'imputato); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di [Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere estenso