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Ordinanza — n. 10560/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming insufficient sentencing reasoning when penalty is near statutory minimum.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10560/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued the lower court failed to sufficiently justify its sentencing decision. The court ruled that when a penalty is set near the statutory minimum, the judge is not required to provide extensive additional reasoning beyond citing the crime's gravity.

Regesto Legislator

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; When the imposed penalty does not deviate excessively from the statutory minimum, the trial judge is not obligated to provide further detailed justification for the sentencing decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing reasoning statutory minimum motivation obligation criminal appeal inadmissible appeal crimine recidiva nell'infrazione riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007
pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELARDO FERDINANDO nato a ACERRA il 18/04/1988 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Salerno ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di CELARDO FERDINANDO per i delitti di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, nn. 2 e 5 e 61 n. 5 cod. pen. (fatti commessi in Salerno 1'8/08/2014 e il 13/08/2014), assolvendo l'imputato dal solo reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 nn. 2 e 5 e 61 n. 5 cod. pen. commesso in data 8/08/2014 per non aver commesso il fatto e, per l'effetto, rideterminando la pena per il residuo reato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, fissata in un importo prossimo al minimo edittale (cioè„ in anni 2 di reclusione), il giudice di merito non era tenuto a meglio illustrare le ragioni della sua decisione, dopo avere dato conto dell'obiettiva gravità dell'illecito (come desunto dalle specifiche evidenze fattuali riportate): vale, infatti, il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere estensore I