Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to abstract and non-specific allegations of reasoning defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Buciuman Dragan Ione! Ovidiu inadmissible. The appellant argued that the Court of Appeal's judgment suffered from a defect in reasoning regarding his traffic and theft charges. The court rejected this claim because the appellant's arguments were entirely abstract and lacked any concrete connection to the specific reasoning in the appealed decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal alleging a defect in reasoning is inadmissible if the grounds are indeterminate, non-specific, and developed through purely abstract arguments devoid of any concrete link to the contested judgment's motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCIUMAN DRAGAN IONEL OVIDIU nato il 22/06/1990 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di BUCIUMAN DRAGAN IONEL OVIDIU per i reati di cui agli artt. 489 cod. pen. e 186, comma 2, lettera b) Codice della Strada, rideterminando la pena (fatto commesso in Genova il 3 maggio 2018); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Buciuman Dragan Ione! Ovidiu è affidato ad un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente