Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to abstract and non-specific arguments regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Paolo Salustri inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Salustri challenged the appellate court's partial reform of his conviction, arguing a defect in the reasoning regarding his criminal responsibility. The court rejected this claim because the appellant's arguments were entirely abstract and lacked any concrete connection to the specific factual findings and legal reasoning established in the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are indeterminate and non-specific, as they must be concretely linked to the reasoning of the contested judgment rather than relying on abstract arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALUSTRI PAOLO nato a PANTELLERIA il 09/06/1952 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di SALUSTRI PAOLO per i delitti di cui agli artt. 99, commi 2 e 3, cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 223, comma 1, e 237 R.D. n. 267/1942 (capo A)1) e artt. 81, comma 2, 99 commi 2 e 3, cod. pen. e 2 e 8 D.Lgs. n. 74/2000 (capo A)2), dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati ascritti al capo A)2, relativamente alla emissione delle fatture per operazioni inesistenti negli anni 2010 e 2011 e all'impiego di parte delle medesime nella dichiarazione relativa ai redditi conseguiti nel 2010, perché estinti per prescrizione, e, per l'effetto, rideterminando la pena; - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia effettivo addentellato concreto alla motivazione, esaustiva e congrua, rassegnata a corredo della sentenza impugnata (vedasi pagg. 2 e 3, in cui la Corte territoriale ha spiegato sia le ragioni per le quali era da ritenere che l'impugnante avesse svolto un ruolo non meramente formale ma anche gestionale in seno alla società in concordato - avendo persino prestato una certa collaborazione al commissario liquidatore nel corso degli accertamenti da questi compiuti -, sia le ragioni per le quali si dovesse ritenere che la emissione delle 28 fatture in contestazione, certamente correlata ad operazioni inesistenti, integrasse attività distrattiva sorretta da dolo generico); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere es