Italian Court dismisses appeal as generic claim regarding sentencing reduction is inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cilentò Carlo inadmissible due to a generic and unfounded complaint regarding sentencing reductions. The appellant argued violations of specific criminal and procedural articles, but the court found the claim baseless because the mitigating circumstances were already recognized in the first-instance judgment. Consequently, the appellate court's reduction of the sentence was deemed consistent with the principle that a discrepancy between the decision and its reasoning does not invalidate the verdict.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 125, 597 comma 4 cod. proc. pen.: A generic complaint alleging a violation of statutory provisions regarding sentencing reductions is inadmissible when the appellate court has already accounted for previously recognized mitigating circumstances in its final decision, as the prevailing legal element supersedes any justificatory discrepancy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILENTO CARLO nato a NAPOLI il 20/11/1951 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di CILENTO CARLO per il reato di cui all'art. 494 cod. pen., rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in San Benedetto del Tronto il 19 maggio 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che lamenta violazione degli artt. 62-bis cod. pen. e 125 e 597, comma 4, cod. proc. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, la Corte territoriale ha riconosciuto come le circostanze attenuanti generiche fossero state applicate all'imputato già con la sentenza di primo grado, in applicazione del principio di diritto secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo (Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Rv. 269375), di modo che della corrispondente riduzione di pena ha tenuto conto nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito di esclusione della recidiva, in tale guisa non avendo in alcun modo applicato all'imputato un importo sanzionatorio complessivamente deteriore (vedasi pag. 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte di Appello, a fronte di una pena base di 9 mesi, ha apportato una riduzione di un terzo per le circostanze attenuanti generiche, come già riconosciute dal Tribunale); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre