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Ordinanza — n. 10546/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic complaints against lower court's factual assessment of theft charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10546/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Perin Simone inadmissible. The appellant challenged the appellate court's conviction for theft and fraud, arguing violations of law and reasoning. The court rejected these claims as generic and repetitive, noting that the lower court provided a detailed factual assessment that the appellant failed to critically engage with or substantiate with new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: A cassation appeal based on generic complaints regarding the factual assessment of evidence is inadmissible when the lower court's reasoning is logical and the appellant fails to provide specific alternative interpretations or new proof to challenge the macroscopic evidence of the facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic complaints rejection factual assessment review theft and fraud charges lower court reasoning reati penali perseguimento penale per truffa crimine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERIN SIMONE nato a BRESCIA il 14/12/1986 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a PERIN SIMONE per i delitti di cui agli: artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 4 e 61 n. 5 cod. pen. (fatto commesso in Brescia 1'8 aprile 2021, capo 1 e 3); artt. 624-bis e 625 cod. pen. (fatto commesso in Brescia il 5 aprile 2021, capo 2); artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 4 e 61, n. 5, cod. pen. (fatti commessi in Brescia il 6 aprile 2021, il 9 aprile 2021 e il 16 aprile 2021, capi 4, 5 e 7) e artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Brescia il 9 aprile 2021, capo 6); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che lamenta il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ai reati di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 4 e 61 n. 5 cod. pen., di cui ai capi 5 e 7 (in danno di Scardanzan Clelia e di Lo Cicero Alfonsa) è affidato a doglianze generiche, meramente reiterative delle stesse censure articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto e, comunque, non consentite in questa sede in quanto, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, di certo, quivi preclusa, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pagg. 4 - 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha indicato specificatamente gli elementi probatori posti a fondamento della ritenuta responsabilità dell'imputato per i delitti contestati) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento alle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere estensore I