Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances and lack of specific factual allegations regarding evidence interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Garofalo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Garofalo challenged a second-instance conviction for theft, arguing procedural violations, prescription, and sentencing errors. The court rejected these claims as generic grievances lacking specific factual allegations or logical flaws in the lower courts' reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen.; Artt. 546, 533, 190, 192, cod. pen.: Appeals based on generic complaints regarding sentencing discretion or evidentiary interpretation without specific allegations of illogical reasoning or decisive misunderstandings are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 15/06/1975 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che GAROFALO GIUSEPPE ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Ancona, pronunciata in data 8 giugno 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in Pedaso il 9 gennaio 2005); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando cinque motivi; - che, con memoria in data 15 febbraio 2024, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ribadendo quanto già argomentato in riferimento al primo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, con il quale si eccepisce la violazione dell'art. 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che, il decreto di citazione, datato 12 aprile 2023, rispettava il termine dei 40 giorni di cui all'art. 601 cod. proc. pen., di modo che la Corte di appello non aveva alcun obbligo di disattendere esplicitamente l'eccezione sollevata al riguardo; - che il secondo motivo, che lamenta il mancato rilievo dell'intervenuta prescrizione del delitto di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 2, cod. pen., è manifestamente infondato, posto che correttamente la Corte territoriale ha evidenziato come per effetto delle circostanze ad effetto speciale di cui agli artt. 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 2, cod. pen., la prescrizione non fosse ancora maturata (spirando il relativo termine massimo l'8 gennaio 2025); - che il terzo e il quinto motivo, che lamentano la violazione degli artt. 546 e 533 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla esplicitazione dei criteri di determinazione della pena e di graduazione in concreto della stessa, sono generici - perché affetti da mancato confronto con le ragioni a sostegno della statuizione impugnata (ciò vale in particolare per il terzo motivo di ricorso) -, non consentiti in questa sede e manifestamente infondati, tenuto conto del pacifico insegnamento di questa Corte secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come, parimenti, accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il Giudice di primo grado ben avesse utilizzato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen, commisurando la sanzione alla concreta gravità dei fatti); che, in particolare, l'ulteriore censura che attinge il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è generica, non consentita e manifestamente infondata, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto non ravvisabile alcuna circostanza positivamente valutabile in tal senso); - che il quarto motivo, che lamenta la violazione degli artt. 190 e 192 cod. pen., è generico e non consentito in questa sede, giacché affidato a mere doglianze in fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime e pur a fronte di un impianto giustificativo del convincimento maturato dai giudici di merito (vedasi pagg. 10 - 11 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l'appellante, con i motivi di appello, non si fosse confrontato con la presenza delle sue impronte papillari sulle scatolette porta-gioia presenti nel luogo in cui si era consumato il furto e non avesse neppure allegato, con la necessaria specificità, una plausibile ragione atta a dare una spiegazione di tale decisiva evidenza probatoria) non inficiato da alcuna illogicità evidente; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il co