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Ordinanza — n. 10544/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for vague arguments lacking concrete connection to lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10544/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the lack of specific factual arguments connecting the claims to the lower court's reasoning. The appellant argued for non-mention of the offense and procedural violations, but the court found these assertions abstract and devoid of concrete evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in concrete facts; abstract complaints or new arguments not present in the appeal are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity abstract arguments procedural violation court costs irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 178 lett. c) c.p.p.
Art. 179 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIGLIANO PIETRO nato a CERCOLA il 12/07/1964 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta a MARIGLIANO PIETRO per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, nn.1 e 2, e 223, comma 1, L.F. (fatto commesso in Fermo il 2 agosto 2011); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sia in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputato che di determinazione del trattamento sanzionatorio (ivi compresa la concessione del benefico della non menzione), è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata), e non consentito in questa sede, giacché affidato a mere doglianze in fatto ovvero a rilievi inediti (quali quelli sul trattamento sanzionatorio, che non risultano dall'incontestata sintesi dei motivi di appello); - che il secondo motivo, che lamenta violazione degli artt. 178 lett.

c) e 179 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, è affidato a deduzioni parimenti assertive ed aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato la legittimità del mancato accoglimento - in primo grado - della richiesta difensiva di rinvio dell'udienza del 20/11/2019, per legittimo impedimento da concomitante impegno professionale, peraltro avanzata soltanto in data 18/11/2019, in quanto non documentata: rilievo, questo, confermato da questa Corte, che tramite diretto accesso all'atto processuale, come imposto dalla natura del vizio dedotto, ha riscontrato quanto affermato dai giudici di merito); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 ,-- Il Consigliere estensore