Cassation appeal dismissed for generic complaint lacking comparison with first instance court's reasoning on subjective intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible against a Brescia Court of Appeal judgment confirming fraudulent bankruptcy convictions. The appellant argued a lack of motivation regarding the subjective element of the crime, but the court found the complaint generic due to the absence of a comparison with the first instance court's reasoning. The court ruled that the appellant failed to demonstrate how the first instance reasoning differed from the established facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the complaint is generic and lacks a comparison with the ratio decidendi of the contested judgment regarding the specific legal issue raised.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANNA MASSIMO nato a CARMAGNOLA il 05/02/1979 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con la impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a D'ANNA MASSIMO per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1, R.D. 267/1942 (fatto commesso in Brescia il 3 dicembre 2018); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che lamenta il vizio di motivazione in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è generico per assenza di confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata al riguardo: ossia, con quella per la quale la sopravvenuta sparizione di tutti i libri sociali e delle scritture obbligatorie imponeva di ritenere integrato il dolo specifico richiesto per l'integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla prima parte della norma di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, L.F., perché si trattava di condotta talmente macroscopica da parte di un amministratore, che di queste scritture aveva certamente avuto contezza dal momento che aveva sottoscritto la cessione di ramo di azienda della fallita ed aveva poi assunto la carica di liquidatore - non potendo procedere alla liquidazione dei beni sociali senza disporre delle scritture contabili -, da riflettere, in assenza di elementi di diverso segno, la coscienza e la volontà dell'imputato di pregiudicare le ragioni creditorie e, al contempo, di impedire ogni forma di controllo sul suo operato (vedasi pag. 5 della sentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres