Ordinanza — n. 10539/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARKAR DEBADITTA ( CUI 05LWYUT ) nato il 09/03/1983 avverso la sentenza del 23/06/2023 del GIUDICE DI PACE di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Debaditta Sarkar ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'appello, convertito in ricorso per cassazione, deduca motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto: - esso si limita a richiedere una rivalutazione in ordine alla sussistenza o meno della causa di improcedibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ed in ordine alla concessione o meno all'imputato delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.; - l'argomento esposto nelle ultime righe del ricorso, in cui si afferma l'esistenza di un vizio nel percorso logico della motivazione della sentenza impugnata derivante dalla mancata risposta da parte della sentenza alla richiesta del difensore dell'imputato di concessione di tali attenuanti, non è, invece, sorretto dalla produzione del verbale di udienza in cui sarebbe stata riportata tale richiesta che avrebbe incardinato l'obbligo del giudice di rispondere, verbale che, per il rispetto del requisito della autosufficienza, avrebbe dovuto essere allegato al ricorso o trascritto in esso (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 10539/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ed in ordine alla concessione o meno all'imputato delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.; - l'argomento esposto nelle ultime righe del ricorso, in cui si afferma l'esistenza di un vizio nel percorso logico della motivazione della sentenza impugnata derivante dalla mancata risposta da parte della sentenza alla richiesta del difensore dell'imputato di concessione di tali attenuanti, non è, invece, sorretto dalla produzione del verbale di udienza in cui sarebbe stata riportata tale richiesta che avrebbe incardinato l'obbligo del giudice di rispondere, verbale che, per il rispetto del requisito della autosufficienza, avrebbe dovuto essere allegato al ricorso o trascritto in esso (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARKAR DEBADITTA ( CUI 05LWYUT ) nato il 09/03/1983 avverso la sentenza del 23/06/2023 del GIUDICE DI PACE di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Debaditta Sarkar ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'appello, convertito in ricorso per cassazione, deduca motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto: - esso si limita a richiedere una rivalutazione in ordine alla sussistenza o meno della causa di improcedibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ed in ordine alla concessione o meno all'imputato delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.; - l'argomento esposto nelle ultime righe del ricorso, in cui si afferma l'esistenza di un vizio nel percorso logico della motivazione della sentenza impugnata derivante dalla mancata risposta da parte della sentenza alla richiesta del difensore dell'imputato di concessione di tali attenuanti, non è, invece, sorretto dalla produzione del verbale di udienza in cui sarebbe stata riportata tale richiesta che avrebbe incardinato l'obbligo del giudice di rispondere, verbale che, per il rispetto del requisito della autosufficienza, avrebbe dovuto essere allegato al ricorso o trascritto in esso (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071;
Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbr