Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding sentencing calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Salem Bouaicha inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Bouaicha argued that the second-instance court applied a merely conjectural hypothesis regarding sentencing, specifically claiming the first-instance judge imposed a lower continuation penalty than the appellate court. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting they failed to demonstrate a manifest illogicality in the motivation of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, such as when they rely on mere conjectures or hypothetical elements that cannot determine a manifest illogicality in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAICHA SALEM nato il 15/10/1990 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Salem Bouaicha ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti introdotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto contestano il trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente nella pronuncia di secondo grado, trattamento sanzionatorio che in sé non presenta vizi di calcolo o di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti, sulla base di una ipotesi meramente congetturale, ovvero che il giudice di primo grado avesse inflitto un aumento per continuazione inferiore a quello deciso nella pronuncia di appello (quattro mesi di reclusione e 7.000 euro di multa per ciascuno'dei reati satellite), ed il motivo formulato su elementi meramente ipotetici o congetturali è inidoneo a determinare una manifesta illogicità della motivazione (cfr.
Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio