Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and failure to address appellate arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Umar Hayat Arslan Umar inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal lacked specific reasoning regarding his appeal grounds, yet the court found the lower judgment explicitly addressed every point on pages 2 and 3. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible because the arguments were not specific enough and failed to engage with the actual logical path taken by the appellate decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack specificity and do not correspond to the actual reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UMAR HAYAT ARSLAN UMAR nato a MANDI BAHAUDDIN( PAKISTAN) il 28/10/1991 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Umar Hayat Arsian Umar ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti proposti nell'unico motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr.
Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che essi si limitano a dedurre una assenza della motivazione in risposta ai motivi di appello che non emerge dal testo della sentenza impugnata, che prende posizione, in realtà, su ciascuno dei motivi di appello dalla pagina 2 (penultimo paragrafo) alla pagina 3 (fino alla fine), con un percorso logico con cui il ricorso non si confronta in alcun modo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 202