Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges sentencing quantification rather than legal qualification or will.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Matteo Caravello's appeal inadmissible de plano. Caravello challenged the sentencing quantification regarding an ordinary aggravating circumstance, arguing it exceeded statutory limits, while the prosecution and court maintained the sentence was legally sound. The court ruled that appeals against plea-bargain sentences are strictly limited to specific grounds, excluding challenges to the mathematical calculation of the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea-bargain sentences are admissible only for defects in the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding challenges to the quantification of the sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAVELLO MATTEO nato a PALERMO il 23/09/1964 avverso la sentenza del 09/11/2023 del GIP TRIBUNALE di PALERMO Cdato avviso alle parti2 udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Matteo Caravello ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame il ricorso contesta la quantificazione della pena, deducendo, però, una violazione di legge nell'aumento per l'aggravante ad effetto ordinario dell'art. 61, n. 11-quater, cod. pen. che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che gli aumenti di pena per tale aggravante "non avevano complessivamente superato il terzo della pena fissata per il reato base, come aumentato per la circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva aggravata, contestata e ritenuta" (Sez. 5, Sentenza n. 7574 del 15/01/2019, Bianchi, Rv. 275632) (nel caso in esame, pena conseguente all'aumento per la recidiva: 2 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 5.000 di multa; pena conseguente all'aumento per l'aggravante dell'art. 61, n. 11-quater, cod. pen.: 2 anni e 9 mesi di reclusione ed euro 6.000 di multa);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 fe