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Ordinanza — n. 10532/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal on recidivism due to lack of evidence for unitary intent between crimes separated by five months.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10532/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the continuity of crimes, but the court found the five-month gap between the theft and the subsequent receipt of stolen goods insufficient to prove a unitary intent. Consequently, the execution judge's decision to deny continuity was upheld as not manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The existence of a unitary intent requires concrete indicators such as spatial-temporal contiguity and the planning of subsequent offenses, making a five-month interval between crimes a valid reason to deny continuity.

Parole chiave

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recidivism unitary intent continuity of crimes theft receipt of stolen goods Cassation inadmissibility planning of offenses dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASILICA LUCA IULIAN nato a FOCSANI( ROMANIA) il 07/07/1971 avverso l'ordinanza del 30/11/2023 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Luca Iulian Vasilica ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente argomenta sulle ragioni dell'ammissibilità del ricorso; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che la distanza temporale tra i reati che si chiede di porre in continuazione è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed, in presenza di una distanza di circa cinque mesi tra i due reati, non è manifestamente illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione della ricettazione il successivo furto non potesse essere stato programmato almeno nelle sue linee essenziali;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 fe