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Ordinanza — n. 10531/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10531/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Hichem Rhimi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Rhimi argued that the lower court failed to properly weigh his family ties and risk of removal, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected. The decision relied on the principle that the lower court had correctly assessed the concrete danger based on the actual effectiveness of his family bonds.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the arguments are merely reproductive of censure already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive arguments doctrine family ties removal risk procedural costs award lower court review standard espulsione di familiari reati contro la famiglia prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 45973 del 30/10/2019, Ramirez
Sez. 1, Sentenza n. 48950 del 07/11/2019, Merawarage
Sez. 1, Sentenza n. 48950 del 07/11/2019, Merawarage, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RHIMI HICHEM nato il 08/07/1981 avverso l'ordinanza del 18/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Hichem Rhimi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pag. 2 della ordinanza impugnata - rilevando, tra l'altro, che lo straniero non risulta avere figli minori, non risulta aver convissuto prima della detenzione con i familiari residenti in Italia che indica come impedimento all'espulsione, ha reso indicazioni contraddittorie su chi siano questi familiari e sui rapporti esistenti, non ha mai sostenuto durante la detenzione colloqui o telefonate con la moglie - ha effettuato quella ponderazione della pericolosità concreta ed attuale dello straniero in rapporto alla sua complessiva situazione familiare, alla luce della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 45973 del 30/10/2019, Ramirez, Rv. 277454;

Sez. 1, Sentenza n. 48950 del 07/11/2019, Merawarage, Rv. 277824) ed invocata nel ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio