Cassation court dismisses appeal against supervision court order regarding critical review of past and recidivism risk.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the supervision court's refusal of alternative measures was illogical because the critical review of their past should focus on their overall personality rather than a single expiated offense, and that prior violations were cured by current good behavior. The court held that the appellant failed to demonstrate any logical flaw in the reasoning and that the weight given to past extramural conduct versus current behavior is a matter of merit, not legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.s.; Art. 601 c.p.s.: The review of a condemned person's critical attitude toward their past must assess their overall personality, not a single expiated crime; the court's evaluation of the relevance of past misconduct versus current conduct is a matter of merit, not subject to cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTIGA VALENTIN MARIAN nato il 19/08/1995 avverso l'ordinanza del 11/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Valentin Marian Cotiga ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso deduce una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che: - l'ordinanza impugnata respinge l'istanza di misure alternative per la mancanza di un processo di revisione critica del proprio passato e per la esistenza di violazioni nel periodo in cui il condannato non era in detenzione intramuraria; - il ricorso sostiene che l'ordinanza non poteva fondare il giudizio di mancanza di revisione critica su un reato in espiazione che era già stato interamente espiato, in quanto ostativo, ma ai fini dei due giudizi prognostici che deve formulare il Tribunale di sorveglianza - che non esista un pericolo di recidiva ("assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati") e che l'affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato ("contribuisca alla rieducazione del reo") - l'esistenza o meno di un percorso di revisione critica del proprio passato deve avere ad oggetto la personalità complessiva del condannato, e non il singolo reato in espiazione; - il ricorso sostiene anche che le violazioni commesse nel periodo in cui il condannato era in espiazione non intramuraria consistono nelle evasioni dalla detenzione domiciliare per cui lo stesso è stato condannato, e che sono attualmente in espiazione, ma non spiega perchè questa precisazione rende non logico il percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata; - Il ricorso sostiene che tali violazioni sarebbero superate dal corretto comportamento carcerario e dalla disponibilità di un domicilio e dell'attività lavorativa, ma l'ordinanza evidenzia in modo non illogico che il domicilio disponibile è lo stesso che ha dimostrato di non essere adeguatamente contenitivo in passato, mentre la valutazione sulla rilevanza, nel giudizio di pericolosità, del peso da attribuire al corretto comportamento carcerario a fronte di uno scorretto pregresso comportamento extramurario attiene al merito della decisione del Tribunale e non è ulteriormente sindacabile in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il