Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenged factual evaluations rather than legal violations in detention regime extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the sole argument raised did not fit the narrow scope of legal review required for detention regime extensions. The appellant argued the lower court erred in assessing his lack of involvement in criminal activities and the reach of his external contacts, effectively challenging the factual basis of the decision. The court ruled that such appeals are limited to violations of law, not the correctness of the tribunal's factual evaluations regarding the defendant's ability to maintain links with organized crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: In proceedings for the extension of a differentiated detention regime, a cassation appeal is admissible only for violations of law, not for challenging the factual evaluations of the lower court regarding the defendant's capacity to maintain contacts with criminal organizations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRI' VINCENZO nato a SIDERNO il 03/01/1965 avverso l'ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Vincenzo Macrì ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico argomento introdotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché nel sistema della proroga del regime detentivo differenziato il ricorso per cassazione ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza i provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento penale, perché è ammesso solo per violazione di legge, e nel caso in esame il ricorso non individua una violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice del merito, ma argomenta sulla correttezza delle valutazioni della motivazione rispetto alle risultanze della indagine complessiva del Tribunale circa la assenza del coinvolgimento del ricorrente in fatti-reato commessi dalla cosca di riferimento tra il 2015 e la cessazione della latitanza, avvenuta nel 2017, e circa la individuazione dei potenziali destinatari delle comunicazioni verso l'esterno del ricorrente, ma il primo argomento non è conferente con il perimetro del provvedimento impugnato che deve accertare non l'attuale capacità criminale dell'interessato, ma "l'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale" di riferimento (Sez. 1 , Sentenza n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vincinguerra, Rv. 274912), mentre, con riferimento a tale punto della capacità attuale del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, il Tribunale non ha omesso la valutazione perché ha evidenziato, oltre all'attuale operatività della cosca di riferimento, anche la rete di contatti della stessa che ha consentito al ricorrente una lunga latitanza all'estero sotto falso nome; in definitiva, il ricorso, lungi dal restare nei limiti della censura della motivazione apparente, entra nel merito delle valutazioni formulate dal Tribunale, su cui, però, non è prevista tutela giurisdizionale in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22