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Ordinanza — n. 10527/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation on the accessory residence obligation duration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10527/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the execution judge without providing specific criticism of the contested ordinance. The appellant challenged the thirteen-hour daily residence obligation and the requirement for daily police presentations, arguing they lacked normative basis. The court ruled that the accessory measures must be non-arbitrary and functional to investigative needs, noting the lower court correctly linked the restrictions to preventing contact with co-defendants in an association crime.

Regesto Legislator

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Art. 338 c.p.p.; Art. 277 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it reproduces grounds already dismissed by the execution judge without specific criticism of the reasoning, as the duration of accessory residence obligations is valid if non-arbitrary and functional to investigative needs.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility accessory residence obligation police presentation requirement non-arbitrary measures procedural exhaustion durata minima di soggiorno soggiorno settimanale termine calcolato a ore

Disposizioni normative citate

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Art. 338 c.p.p.
Art. 277 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 37302 del 09/09/2021, Lazzerini
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENSON ASUNCION FRANCISCO nato il 01/02/1982 avverso l'ordinanza del 23/11/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Francisco Benson Asuncion ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso deve essere ritenuto inammissibile in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente disattesi dal giudice dell'esecuzione, e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della ordinanza impugnata, in quanto il ricorso si limita a contestare la decisione soffermandosi sul dato temporale delle tredici ore al giorno in cui l'ordinanza cautelare applicativa dell'obbligo di dimora aveva disposto l'obbligo accessorio di non allontanarsi dall'abitazione e la prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, ma, in difetto di una indicazione normativa su uno specifico orario massimo in cui in tale tipologia di provvedimento può essere prescritto l'obbligo di permanenza nel domicilio, è rilevante non la durata in sé della prescrizione accessoria, ma la "non arbitrarietà" della stessa che deve essere funzionale alla tutela delle esigenze cautelari (Sez. 1, Sentenza n. 37302 del 09/09/2021, Lazzerini, Rv. 281908), come correttamente rilevato nell'ordinanza impugnata, con motivazione che, in modo sintetico, ma non illogico, riferisce del nesso tra la contestazione di cui era gravemente indiziato l'imputato e la prescrizione imposta a tutela delle esigenze cautelari di impedirgli di mantenere rapporti con i coimputati del reato associativo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbr