Italian Court dismisses appeal regarding sentence length, ruling it within statutory limits despite recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Tripiciano's cassation appeal inadmissible for failing to meet statutory requirements. The appellant argued the 30-day home detention was excessive given the aggravated recidivism under Article 582 of the Penal Code. The court determined the sentence fell within the statutory range for the crime and that the lower court's reasoning was logical and adequate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; Art. 582 cod. pen.: An appeal challenging the length of a sentence is inadmissible if the penalty imposed falls within the statutory range and the court's reasoning is logical and sufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPICIANO VINCENZO nato a MESSINA il 22/12/1964 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Vincenzo Tripiciano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non siano consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto riguardano trattamento punitivo sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, atteso che la pena inflitta all'imputato di giorni 30 di permanenza domiciliare - che il ricorso sostiene essere il massimo edittale per il reato di cui è stato giudicato responsabile l'imputato (art. 582 cod. pen. aggravato dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale) - in realtà, si colloca all'interno della media edittale, atteso che l'art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, prevede che "quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi", e che, in considerazione anche della ritenuta esistenza della recidiva (che, peraltro, ex art. 52, comma 3, stesso decreto esclude la applicabilità della pena pecuniaria), la pena inflitta in concreto dalla Corte d'appello non supera la media edittale, talchè del tutto adeguata, e non illogica, è la motivazione del giudice del merito in punto di trattamento sanzionatorio, anche a prescindere dal riferimento non corretto contenuto in esso, e su cui si spende il ricorso, all'esistenza di un rapporto di coniugio tra le parti, inciso la cui caduta non è idonea a disarticolare la motivazione del giudice del merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 feb