Cassation appeal dismissed because preliminary judge must transmit files, not dismiss, on erroneous legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a preliminary judge's order dismissing charges based on an incorrect legal classification. The court held that the judge was correct to transmit the case to the prosecutor rather than issue an immediate acquittal under Article 459. Consequently, the appeal was declared inadmissible as it contradicted established case law regarding the preliminary judge's limited powers in such scenarios.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 459, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: When a preliminary judge finds an erroneous legal qualification of the facts, they must transmit the files to the prosecutor and cannot issue an immediate acquittal under Article 129.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ENNAnei confronti di: LA DELFA GIUSEPPE nato a LEONFORTE il 01/12/1969 avverso l'ordinanza del 31/10/2023 del GIP TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione nel procedimento a carico di Giuseppe La Delfa;
Ritenuto che - a fronte della decisione del giudice per le indagini preliminari che ha ritenuto che nella vicenda in esame il fatto andasse correttamente 'qualificato sub art. 423 cod. pen., anzichè sub art. 424 cod. pen., come, invece, rubricato nella richiesta del pubblico ministero - l'unico argomento speso nel ricorso circa l'obbligo per il giudice di disporre il proscioglimento immediato ex art. 459, comma 3, cod. proc. pen., sia in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 25275 del 23/05/2018, PG in proc.
Cuppari, Rv. 274727: in tema di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari, a fronte della richiesta contenente un'errata qualificazione giuridica del fatto, è tenuto a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art.459 cod. proc. pen., senza potere emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. con riferimento al reato erroneamente contestato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di proscioglimento per difetto di querela emessa dal giudice delle indagini preliminari in relazione al contestato reato di cui all'art.388 cod. pen., omettendo di rilevare che il fatto, per come contestato, integrava il delitto di cui all'art.334 cod. pen., procedibile d'ufficio; conforme Sez. 5, Sentenza n. 2982 del 15/12/2011, dep. 2012, PG in proc.
Ji, Rv. 251940); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 22 febbraio 2