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Ordinanza — n. 10523/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the document was not signed by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10523/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal filed by Enrico Foti inadmissible de plano. The appellant personally submitted the petition, violating the requirement that such documents must be signed by a defense attorney registered with the Cassation Court. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the petition, memorials, or new grounds are not signed by a defense attorney inscribed in the special register of the Cassation Court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defense attorney signature requirement special register of Cassation Court de plano dismissal procedural costs and fine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTI ENRICO nato a VENETICO il 03/12/1953 avverso l'ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAeato avviso alle parti; udita la relazione svo a dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Enrico Foti ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Ritenuto che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che conseguentemente esso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2024.