Cassation appeal dismissed as argument merely reproduces already rejected appellate criticism regarding police sighting timeline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the sole argument merely reproduced a criticism already adequately examined and rejected by the appellate court. The appellant claimed the defendant's prior notification of travel did not match the contested conduct of being seen by police at a different location later that day. The court ruled that since the appellate judgment already addressed and dismissed this specific inconsistency with correct legal reasoning, the appeal lacked merit and was therefore inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the sole argument merely reproduces a criticism already adequately examined and rejected by the court of first instance or the appellate court.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCORACI ANGELO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 17/05/1984 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Angelo Arcoraci ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico argomento speso in ricorso è meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, nella parte in cui essa spiega che la deduzione introdotta in appello, e poi riproposta nel ricorso - ovvero che l'imputato aveva avvertito il Commissariato di polizia alle ore 7,.45 del giorno dei fatti che sarebbe uscito dal Comune di residenza, Barcellona Pozzo di Gotto, per recarsi a Capo d'Orlando, ed aveva avvisato alle ore 9.45 dello stesso giorno di essere rientrato in Barcellona - non è conferente con la condotta contestata all'imputato, e di cui lo stesso è stato ritenuto responsabile, ovvero quella di essere stato visto da un agente di polizia a Milazzo alle ore 12.35 dello stesso giorno;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio