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Ordinanza — n. 10516/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; mere habit of crime lacks unitary criminal intent under Art. 81 CP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10516/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Daniele Bonaguro inadmissible, rejecting his claim of a unified criminal design. Bonaguro argued that multiple property crimes committed over a short period shared a single purpose to fund his basic living needs, constituting a continuous criminal plan. The court ruled that a generic economic motive to delinquently obtain money is insufficient to establish the specific programming required by law for a unified criminal intent.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; A mere program to obtain money through illegal means is too scant to constitute a unified criminal design, requiring that subsequent crimes be planned in their essential lines at the time of the first offense.

Parole chiave

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unified criminal design habit of crime economic motive criminal programming inadmissible appeal property crimes Cassa delle ammende reati economici

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca
Sez. 1 n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAGURO DANIELE nato a COGOLLO DEL CENGIO 11 16/11/1966 avverso l'ordinanza del 04/08/2023 del TRIBUNALE di VICENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Daniele Bonaguro ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria, atteso che: - l'ordinanza impugnata evidenzia correttamente che la commissione di un numero elevato di reati in un periodo di tempo contenuto rivela la esistenza non di una volizione unitaria, ma di un'abitudine criminosa espressiva di una scelta di vita di trarre il proprio sostentamento da questa tipologia di reati - il ricorso attacca l'ordinanza impugnata deducendo che si tratta di violazioni omogenee, in quanto reati contro il patrimonio, che, divisi in due blocchi separati, possono anche essere ritenuti commessi a breve distanza temporale tra loro, e che tra essi vi è ['elemento unificatore dell'esser stati perpetrati con l'unico disegno criminoso di reperire risorse per le esigenze primarie della vita del condannato; - l'argomento è manifestamente infondato, perché la giurisprudenza di legittimità ritiene che un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarno per configurare il "medesimo disegno criminoso" di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., che chiede che "al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali" (Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), e che deve escludersi che tale programmazione possa essere desunta sulla sola base della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (Sez., 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, n.m.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso