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Ordinanza — n. 10515/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding drug quantity and early release revocation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10515/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds of challenge. The appellant failed to address the relevance of seized drugs and the revocability of early release, relying instead on arguments already considered by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal must specifically address the grounds of the challenged decision; failure to discuss the relevance of seized contraband or the revocability of early release renders the appeal inadmissible for lack of specificity.

Parole chiave

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lack of specificity appeal inadmissibility probation revocation early release revocation contraband seizure procedural costs Cassation appeal revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo
Sez. 1, Sentenza n. 46630 del 25/10/2019, Allia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIARDI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 21/01/1992 avverso l'ordinanza del 16/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuseppe Gagliardi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi di ricorso siano affetti dal vizio di specificità dei motivi di impugnazione, atteso che: - quanto all'an della revoca dell'affidamento, non prendono posizione sull'argomento esposto nella motivazione della ordinanza impugnata della rilevanza del quantitativo di stupefacente, dei bilancini di precisione, e della consistente somma in banconote di piccolo taglio, rinvenuti nell'abitazione dell'affidato, ai fini del giudizio complessivo sulla inidoneità dell'affidamento a consentire la rieducazione del condannato e la prevenzione del pericolo di recidiva, giudizio condotto dal Tribunale in modo coerente con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità sulla incompatibilità del fatto documentato con la prosecuzione della prova (Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239); - quanto alla decorrenza ex tunc della revoca, il ricorso introduce un argomento non in grado di viziare la decisione, perché la liberazione anticipata concessa al condannato per un semestre, prima della decisione oggetto di impugnazione, è revocabile dal Tribunale di sorveglianza in forza del principio generale di "revocabilità dei provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza, anche in mancanza di una espressa previsione normativa, in caso di mutamento della situazione di fatto che li aveva giustificati" (Sez. 1 , Sentenza n. 46630 del 25/10/2019, Allia, Rv. 277236);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 f