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Ordinanza — n. 10512/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding constitutional challenge and weight of sentencing parameters.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10512/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the constitutionality of a specific detention regime and contested the sentencing judge's evaluation of dangerousness parameters. The Court rejected the constitutional claim as previously found unfounded and held that the weight given to specific risk factors falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis, comma 2, ord. pen.; The constitutional challenge to the differentiated detention regime is manifestly unfounded as it does not constitute a preventive measure, and the appellate court's assessment of dangerousness parameters is not subject to cassation scrutiny.

Parole chiave

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constitutional challenge detention dangerousness parameters weight cassation inadmissibility preventive measure assimilation sentencing review scope criteri di valutazione scrutinio per merito comparativo caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis, comma 2, ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 29143 del 22/06/2020
pen, oggetto della prima parte del ricorso è stata già più volte ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 29143 del 22/06/2020, Libri, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 3447 del 27 novembre 2017
Sez. 1, Sentenza n. 3447 del 27 novembre 2017, Tagliavia, n.m.; Sez.
Sez. 1, Sentenza n. 18791 del 06/02/2015
3447 del 27 novembre 2017, Tagliavia, n.m.; Sez. 1, Sentenza n. 18791 del 06/02/2015, Caporrinno, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI ENRICO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 27/05/1964 avverso l'ordinanza del 05/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Enrico Martinelli ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2, ord. pen, oggetto della prima parte del ricorso è stata già più volte ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 29143 del 22/06/2020, Libri, Rv. 279792;

Sez. 1, Sentenza n. 3447 del 27 novembre 2017, Tagliavia, n.m.; Sez. 1, Sentenza n. 18791 del 06/02/2015, Caporrinno, Rv. 263508, in motivazione), in quanto il regime detentivo differenziato è trattamento non assimilabile ad una misura di prevenzione personale, orientamento cui il collegio aderisce ritenendo si versi in situazioni diverse che non pongono questioni di irragionevolezza della norma per disparità di trattamento; - la seconda parte del ricorso, deducendo che il giudice del merito ha finito per fondare il proprio giudizio soltanto su due parametri di valutazione della attualità della pericolosità del detenuto, esponente storico del clan dei casalesi, ma non su altri che avrebbero potuto essere apprezzati in suo favore, finisce per contestare non l'assenza o l'apparenza della motivazione, ma il giudizio di ponderazione dei parametri di valutazione della pericolosità effettuato dal giudice del merito, giudizio che, nella materia in esame, sfugge al sindacato di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febb