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Ordinanza — n. 10509/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as new arguments merely repeat merits already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10509/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the new arguments presented by the defense merely reproduced deductions already examined and rejected by the lower court. The appellant claimed force majeure due to health issues and separation from his wife, but the lower court found medical certificates insufficient and noted the suspended sentence performance was feasible within four months. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: The court holds that an appeal is inadmissible if the new arguments are merely reproductions of deductions already examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new arguments mere reproduction force majeure insufficient proof suspended sentence performance procedural costs and fine inesigibile malgrado lesioni salute espulsione nonostante gravi patologie incapacità lavorativa attestata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PJETERGJOKAJ FATJON nato il 17/10/1992 avverso l'ordinanza del 03/11/2023 del GIP TRIBUNALE di VERBANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Fatjon Pjetergjokaj ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria, intitolata "motivi nuovi", con cui il difensore del ricorrente argomenta, in realtà, sulle ragioni dell'ammissibilità del ricorso; Ritenuto che gli argomenti proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di deduzioni già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha rilevato che la narrazione del ricorrente sull'esser stato costretto a tornare in Albania poggia soltanto sui certificati medici relativi alla salute dei genitori del ricorrente, che il giudice del merito ha ritenuto in modo non illogico prova non sufficiente dell'esistenza di una causa di forza maggiore, mentre la separazione dalla moglie - che secondo il ricorso (pag.

3) sarebbe avvenuta nel 2020, ed avrebbe comportato la perdita del domicilio in Italia - non avrebbe in ogni caso impedito al condannato di dare esecuzione alla prestazione dei lavori di pubblica utilità cui era subordinato il beneficio della sospensione condizionale, posto che la prestazione avrebbe dovuto essere eseguita per soli quattro mesi, e che la sentenza che conteneva tale prescrizione era divenuta irrevocabile già il 17 luglio 2018, talchè il condannato, se - come fa notare il giudice dell'esecuzione - avesse preso immediatamente contatti con l'U.e.p.e., avrebbe avuto il tempo di dare esecuzione alla prestazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 feb