Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of signature by a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was signed personally by the convicted party rather than a registered defense attorney. The appellant, Pasquale Zampaglione, argued for the review of the lower court's order, but the court found the signature violated mandatory procedural requirements. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the petition, memorials, and new grounds are not signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMPAGLIONE PASQUALE nato a REGGIO CALABRIA il 11/01/1969 avverso l'ordinanza del 20/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAelato avviso alle partiD udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Pasquale Zampaglione ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2024.