Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10498/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of prescription interruption under Art. 172(7) Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10498/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's argument contradicted Article 172, paragraph 7 of the Penal Code. The appellant claimed a new conviction should interrupt the prescription period, but the lower court found he had already received an irrevocable sentence for a crime of the same nature. Consequently, the general prescription rules did not apply, and the appeal was rejected with costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 172, comma 7, cod. pen.; The interruption of prescription by a subsequent conviction for a crime of the same nature does not apply when the new sentence is part of a cumulative proceeding initiated before the original prescription period expired.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription interruption same nature crime cumulative proceedings cassation inadmissibility Penal Code Art 172 riduzione della pena proroga della carcerazione preventiva adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 172, comma 7, cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCOLO PASQUALE nato a NAPOLI il 21/07/1955 avverso l'ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Pasquale Buccolo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico argomento proposto in ricorso sia manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la norma dell'art. 172, comma 7, cod. pen., che esclude l'applicabilità della disciplina generale sulla prescrizione della pena nel caso in cui il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporti una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole, e nel caso in esame dalla motivazione della ordinanza impugnata emerge che il ricorrente ha riportato condanne irrevocabili per delitto della stessa indole confluite nel cumulo della Procura della Repubblica di Milano del 7 novembre 2016 per fatti commessi dopo l'irrevocabilità della pronuncia in espiazione ma prima del maturare del termine di prescrizione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 20