Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of prescription interruption under Art. 172(7) Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's argument contradicted Article 172, paragraph 7 of the Penal Code. The appellant claimed a new conviction should interrupt the prescription period, but the lower court found he had already received an irrevocable sentence for a crime of the same nature. Consequently, the general prescription rules did not apply, and the appeal was rejected with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 172, comma 7, cod. pen.; The interruption of prescription by a subsequent conviction for a crime of the same nature does not apply when the new sentence is part of a cumulative proceeding initiated before the original prescription period expired.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCOLO PASQUALE nato a NAPOLI il 21/07/1955 avverso l'ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Pasquale Buccolo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico argomento proposto in ricorso sia manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la norma dell'art. 172, comma 7, cod. pen., che esclude l'applicabilità della disciplina generale sulla prescrizione della pena nel caso in cui il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporti una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole, e nel caso in esame dalla motivazione della ordinanza impugnata emerge che il ricorrente ha riportato condanne irrevocabili per delitto della stessa indole confluite nel cumulo della Procura della Repubblica di Milano del 7 novembre 2016 per fatti commessi dopo l'irrevocabilità della pronuncia in espiazione ma prima del maturare del termine di prescrizione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 20