Ordinanza — n. 10375/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTRE SALVATORE nato a NAPOLI il 20/09/2001 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLItiiito-a3Mse-erliel~ udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA, N. 46877/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Salvatore Ventre ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale in relazione all'omessa pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10375/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 46877/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Salvatore Ventre ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale in relazione all'omessa pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTRE SALVATORE nato a NAPOLI il 20/09/2001 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLItiiito-a3Mse-erliel~ udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA, N. 46877/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Salvatore Ventre ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale in relazione all'omessa pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data suc- cessiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha mo- dificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassa- zione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 febbr