Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as non-punishability claim was not raised at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the claim of non-punishability under Article 131bis of the Penal Code was not raised during the second instance proceedings. The appellant argued for the first time in cassation that the new law should apply retroactively, but the court noted this issue was already in force at the time of the appellate decision. Consequently, the court ruled that such arguments must be presented to the lower judge or as a request in the second degree, not as a new ground for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131bis cod. pen.; Art. 606, co. 3, cod. proc. pen.: The applicability of Article 131bis of the Penal Code cannot be raised for the first time in cassation if it was already in force at the time of the appellate judgment, as it requires a merit assessment precluded in the court of last resort.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBAS HASSEN nato il 02/08/1978 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 171/2024 RG. Motivi della decisione 1. Abbas Hassen ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe lamentando, con un unico motivo, violazione di legge in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen.. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, come si evince dall'atto di appello a firma dell'Avv. Silvio Toccafondi del 24/6/2020, la questione relativa all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. introdotta con il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 non rientra tra quelli devoluti alla Corte di appello. E costituisce principio ormai prevalente nella giurisprudenza di legittimità che la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, co, 3, cod. proc. pen., se, come nel caso che ci occupa, il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773; conf.
Sez. 2, n. 21465 del 20/3/2019, Semmah, Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/3/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 5, Sentenza n. 57491 del 23/11/2017 Moio Rv. 271877; Sez. 6, n. 20270 del 27/4/2016, Gravina, Rv. 266678 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che la questione postula un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità, ma che poteva essere proposto al giudice procedente al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione, come motivo di appello ovvero almeno come sol- lecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado;
Sez. 7, Ordinanza n. 43838 del 27/5/2016, Savini, Rv. 268281; Sez. 3, Sentenza n. 19207 del 16/3/2017, Celentano, Rv. 269913).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il