Italian Court dismisses appeal as inadmissible for lacking specificity regarding sentencing calculation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Adriano Pedio inadmissible due to the lack of specific arguments regarding the sentencing calculation. The appellant claimed the lower court failed to justify deviations from statutory minimums and ignored prior mitigating circumstances, but the Court found these assertions entirely assertive and devoid of factual detail. Consequently, the Court ruled that the appellate judgment was logically sound and legally correct, thereby rejecting the request for annulment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a sentence for insufficient motivation is inadmissible if the grounds are merely assertive and fail to specifically confront the court's reasoning on sentencing discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDIO ADRIANO nato il 27/03/1961 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA, A N. 43840/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Adriano Pedio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena, rite- nendo che quella irrogata dal giudice del rinvio non sia motivata in relazione al discostamento dal minimo edittale e che alcuna considerazione viene svolta in relazione alla già ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva, già ritenuta con la precedente sentenza di appello poi an- nullta che non era stata oggetto di censura dal giudice di legittimità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu- gnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto.
In primis, va rilevato che è di tutta evidenza, non essendo stato operato alcun aumento per la recidiva, che il giudice del rinvio ha mantenuto il già operato giu- dizio di equivalenza delle contestate circostanze attenuanti generiche con la con- testata recidiva. Quanto alla dosimetria della pena, i giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato a tal fine, discostandosi dal minimo edittale, ex art. 133 cod. pen. l'ammontare delle ritenute previdenziali e assistenziali non ver- sate relativa (euro 12.997) e la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali.
L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso -che peraltro non è quello che ci occupa- in cui il giudi- cante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;
Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Ser- ratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni N. 43840/2023 R.G. previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento se- guito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024