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Ordinanza — n. 10361/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against denial of non-prosecution and generic mitigating circumstances in drunk driving case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10361/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely reiterations of arguments already properly examined and dismissed by the lower court. The appellant challenged the denial of non-prosecution under Article 131-bis and generic mitigating circumstances under Article 62-bis, but the appellate court correctly assessed the evidence, including the positive breathalyzer results and the dangerous nature of the night-time driving. The Supreme Court ruled that the lower court's reasoning was logical, legally sound, and sufficient without needing to address every single argument presented by the defense.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 62-bis c.p.; The grounds of appeal must be based on a necessary critical analysis of the lower court's reasoning; mere reproduction of already examined arguments renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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non-prosecution denial generic mitigating circumstances drunk driving offense inadmissible appeal reiteration of arguments asserzione difendibile esame di cassazione declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
La Corte di appello ha, inoltre, già correttamente motivato in merito al primo motivo, ovvero al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo il prevenuto tenuto un comportamento imprudente e altamente pericoloso.
Art. 62 bis c.p.
e, con secondo motivo, lamentando la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Art. 133, co. 1, cod. pen.
La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 131-bis cod. pen
Kumar Akshay ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al di- niego di applicazione, da parte della Corte di appello di Venezia, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 62 bis c.p
e, con secondo motivo, lamentando la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p.
art. 62-bis cod. pen
Come risulta dalla motivazione, infatti, tale motivo di censura risulta già mo- tivatamente respinto sul rilievo che non ricorre alcun elemento positivamente va- lorizzabile ex art. 62-bis cod. pen.
articolo 62bis c.p
In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172
Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164
217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impu- gnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.
Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400
231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez.
Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463
239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUMAR AKSHAY nato a ARZIGNANO il 19/11/1995 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 43729/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Kumar Akshay ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al di- niego di applicazione, da parte della Corte di appello di Venezia, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, con secondo motivo, lamentando la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto - e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, in particolare facendo riferimento alla testimonianza del PG, da parte del Brigadiere Capo Ruggero Pasquale, che riferiva in merito al proprio intervento in occasione di un incidente che aveva visto coinvolta un'autovettura andata ad impattare contro il guardrail di una rotatoria a causa della velocità sostenuta di marcia.

Difatti, il conducente, presentando sul posto i sintomi tipici dello stato di ebbrezza, veniva identificato e sottoposto a precursore con esito positivo e, successivamente, a test con etilometro il cui esito dava 1,51 gr/L e 1,58 gr/l. 3.1. La Corte di appello ha, inoltre, già correttamente motivato in merito al primo motivo, ovvero al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo il prevenuto tenuto un comportamento imprudente e altamente pericoloso. In particolare, i giudici di merito hanno dato atto del fatto che la con- dotta di guida tenuta dall'interessato, in orario notturno, ha in concreto generato un contesto significativamente pericoloso per i terzi, ivi compresi il trasportato e gli eventuali altri utenti della strada.

Tali dati per i giudici del gravame del merito risultano significativi per escludere l'applicazione del disposto di cui all'art. 131- bis cod. pen. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del a N. 43729/2023 R.G. grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). 3.2. Manifestamente infondato e anche il motivo in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Come risulta dalla motivazione, infatti, tale motivo di censura risulta già mo- tivatamente respinto sul rilievo che non ricorre alcun elemento positivamente va- lorizzabile ex art. 62-bis cod. pen. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale).

In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine 4. Il reato per cui, si procede, come correttamente rilevato dalla Corte terri- toriale, non era prescritto all'atto dell'emanazione della sentenza impugnata, e non lo è nemmeno oggi, in quanto i reati per cui si procede, commessi nel febbraio 2018, non sono prescritti, atteso che ricadono sotto le previsioni della c.d. riforma Orlando che, per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (agosto 2017) ha introdotto un termine di sospensione di diciotto mesi decorrente dalla data del deposito della motivazione della sentenza di primo grado.

Peraltro, nemmeno si sarebbe potuta porre in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il for- marsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen N. 43729/2023 R.G. (così Sez.

U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impu- gnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Cos