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Ordinanza — n. 10349/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against traffic conviction for drunk driving, citing lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10349/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding aggravating circumstances and mitigating factors. The appellant challenged the lower court's finding that the accident occurred after 22:00 and the denial of general mitigating circumstances, arguing for a new trial. The court rejected these claims as lacking specificity and merely reproducing arguments already adequately examined by the appellate judges, who provided logical and sufficient reasoning based on police reports and witness testimony.

Regesto Legislator

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Art. 186 co. 2 sexies cod. strada; Art. 616 cod. proc. pen: Appeals manifestly unfounded for lacking specificity are inadmissible, and the appellate court's discretionary sentencing evaluation is immune from cassation review if sufficiently motivated.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal drunk driving aggravating circumstance general mitigating circumstances discretionary sentencing review inadmissible cassation appeal motivi di cassazione legittimazione a ricorrere impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 186 co. 2 sexies cod. strada
Alarcon Vaca Carlos Luis ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186 co.
Art. 62 bis cod. pen.
Pertanto -secondo i giudici di appello- appare anche troppo benevola l'appli- cazione dell'art. 62 bis cod. pen. nei termini disposti dal primo giudice, anche te- nuto conto del precedente specifico del quale risulta gravato l'imputato.
Art. 133 cod. pen.
Tale giudizio, in altri termini, è congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 62 bis cod. pen
Pertanto -secondo i giudici di appello- appare anche troppo benevola l'appli- cazione dell'art. 62 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Tale giudizio, in altri termini, è congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017, Pennelli
Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino
270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino Rv.
Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni
236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv.
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020
pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv.
Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca
pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale
217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv.
Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli
Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni
239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv.
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALARCON VACA CARLOS LUIS nato a GUAYAQUIL( ECUADOR) il 24/08/1982 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 40667/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Alarcon Vaca Carlos Luis ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186 co. 2 bis (rectius: sexies) cod. strada dovendosi escludere che il sinistro sia avvenuto dopo le ore 22, nonché in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche preva- lenti per il mancato coinvolgimento di altri nel sinistro stradale. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ed invero, gli stessi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità per- ché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive 3.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno rite- nuto pacifico e non contestato lo stato di alterazione alcolica dell'imputato in oc- casione della guida dell'auto con la quale andava a collidere contro un palo.

Ad avviso dei giudici, l'esito della misurazione del tasso alcolemico, superiore ai limiti di legge, trovava pieno riscontro nella condotta di guida non attenta che determi- nava autonomamente il sinistro; si doveva poi ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 186 co. 2 sexies cod. strada atteso che il sinistro si verificava senz'altro dopo le ore 22.00. Su tale ultima questione, con motivazione logica e congrua, la Corte territo- riale ha già risposto allo speculare motivo propostole, evidenziando che nel verbale di intervento della Polizia Municipale si legge che la stessa è intervenuta con ur- genza sul luogo del sinistro alle ore 23.10; inoltre dalle dichiarazioni testimoniali del Sovr.

Capo della Polizia Municipale Manitto Antonella (cfr. verb. ud. 3.2.2020) si evince che l'intervento era stato richiesto alle ore 22.50 dai Carabinieri, giunti sul posto "poco prima". Coerente, appare, pertanto, la conclusione per cui si deve ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 186.co. 2 sexies cod. strada atteso N. 40667/2023 R.G. che il sinistro si verificava senz'altro dopo le ore 22:00, tenuto conto che la Polizia Municipale veniva allertata dai Carabinieri alle ore 22:50 per un sinistro avvenuto "poco prima": tale espressione evidentemente esclude che il fatto possa essersi verificato un'ora prima della chiamata. 3.2.

In ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche preva- lenti, i giudici d'appello hanno motivatamente ritenuto che il fatto in questione fosse di significativa gravità sia per il tasso rilevante di alcolemia che per la pro- duzione di un sinistro; e che il fatto che questo non avesse coinvolto altri fosse circostanza del tutto occasionale che non può essere assunta ad elemento in fa- vore del reo. Pertanto -secondo i giudici di appello- appare anche troppo benevola l'appli- cazione dell'art. 62 bis cod. pen. nei termini disposti dal primo giudice, anche te- nuto conto del precedente specifico del quale risulta gravato l'imputato.

La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e condi- visibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; con?. Sez. 2 n. 31543 de11 18/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). Tale giudizio, in altri termini, è congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).

4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, N. 40667/2023 R.G. Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in