Cassation court dismisses appeals against suspended license duration as inadmissible due to lack of specific reasoning requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants against a plea-bargain sentence inadmissible. The defendants argued that the eight-month suspension of their driving licenses was excessive and poorly motivated compared to the maximum statutory penalty. The court ruled that the lower court correctly applied the principle that judges are not required to provide a detailed breakdown of reasons when choosing a suspended license over revocation, citing established case law on driving offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 218, co. 2, D.Lgs. 285/1992: The court of plea-bargain proceedings is not required to provide a detailed account of reasons for selecting a suspended license over revocation, provided the duration is commensurate with the gravity of the offense and the specific danger demonstrated by the convicted party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GABRIELE ANGELO TIZIANO nato a NOCI il 11/03/1995 GUARNIERI ROBERTO nato a NOICATTARO il 15/02/1971 avverso la sentenza del 18/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 40164/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Gabriele Angelo Tiziano e Guarnieri Roberto ricorrono, con due separati atti, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza di cui in epigrafe dedu- cendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla durata della so- spensione della patente (due anni) che si ritiene eccessiva e non congruamente motivata. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. In premessa, va evidenziato che i ricorsi sono ammissibile (cfr. Sez. U. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. Melzani, Rv. 279349 che ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative), ma manifestamente infondati e, pertanto, vanno dichiarati inammissibili.
3. Ed invero, il giudice del patteggiamento, nel determinare nella misura di mesi otto (da anni uno così ridotta per il rito) la durata della sospensione condi- zionale della patente (possibile per il reato in contestazione fino a 4 anni) ha dato conto in sentenza di avere valutato congrua tale durata «in misura contenuta, inferiore di più della metà alla stessa entità del massimo previsto dalla legge, te- nuto conto della natura delle violazioni commesse». Il provvedimento impugnato, pertanto, opera un corretto governo del princi- pio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per í reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, come consentitogli dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, applichi la sanzione amministrativa acces- soria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca del titolo di guida, non è tenuto dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, co. 2, cod. strada, essendo sufficiente, all'uopo, anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta" (cfr.
Sez. 4 n. 11479 del 9/3/2021, Conci, Rv. 280832). E costituisce ius receptum di questa Corte il principio che la durata della sospensione della patente dì guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato, secondo criteri in parte diversi da quelli di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. U., n. 930 del 13/12/1995 dep. il 1996, Clarke, N. 40164/2023 R.G. Rv. 203429; conf. Sez. 4, n. 75 del 6/11/1998 deo. 1999, Campanelli, Rv. 212197; Sez. 4, n. 37028 del 3/6/2008, Alcino, Rv. 241959).
4. Essendo i ricorsi inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il C igli