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Ordinanza — n. 10338/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10338/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10338/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEOFFREY BONGOS ODWONG nato il 23/11/1972 avverso la sentenza del 22/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 11651/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Geoffrey Bongos Odwong ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla durata della sospensione della patente (due anni) che si ritiene eccessiva e non congruamente motivata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 10338/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4 n. 11479 del 9/3/2021, Conci, Rv. 280832). E costituisce ius receptum di questa Corte il principio che la durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato, secondo criteri in parte diversi da quelli di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. Un., n. 930 del 13/12/1995 dep. il 1996, Clarke, Rv. 203429; conf. Sez. 4, n. 75 del 6/11/1998 dep. 1999, Campanelli, Rv. 212197; Sez. 4, n. 37028 del 3/6/2008, Alcino, Rv. 241959). N. 11651/2023 R.G.

Parole chiave

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false dichiarazioni senza giuramento identificazione forense obbligo d'identificazione errore di persona uso di false generalità accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
279349 che ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
E costituisce ius receptum di questa Corte il principio che la durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato, secondo criteri in parte diversi da quelli di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEOFFREY BONGOS ODWONG nato il 23/11/1972 avverso la sentenza del 22/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 11651/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Geoffrey Bongos Odwong ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla durata della sospensione della patente (due anni) che si ritiene eccessiva e non congruamente motivata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. In premessa, va evidenziato che il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. c/ Melzani, Rv. 279349 che ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative), ma manifestamente infondato e, pertanto, va dichiarato inammissibile.

3. Ed invero, il giudice del patteggiamento, nel determinare nella misura me- dia di due anni la durata della sospensione condizionale della patente (possibile per il reato in contestazione fino a 4 anni) ha dato conto in sentenza di avere valutato congrua la durata di due anni, tenuto conto del concorso nella verifica- zione dell'evento del comportamento colposo della persona offesa. Il provvedimento impugnato, pertanto, opera un corretto governo del princi- pio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, come consentitogli dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, applichi la sanzione amministrativa acces- soria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca del titolo di guida, non è tenuto dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, co. 2, cod. strada, essendo sufficiente, all'uopo, anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta" (cfr.

Sez. 4 n. 11479 del 9/3/2021, Conci, Rv. 280832). E costituisce ius receptum di questa Corte il principio che la durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato, secondo criteri in parte diversi da quelli di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. Un., n. 930 del 13/12/1995 dep. il 1996, Clarke, Rv. 203429; conf. Sez. 4, n. 75 del 6/11/1998 dep. 1999, Campanelli, Rv. 212197; Sez. 4, n. 37028 del 3/6/2008, Alcino, Rv. 241959). N. 11651/2023 R.G.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il C nsigliere